STATUTO
TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA E SCOPI
ART. 1
DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituito, ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile e delle disposizioni di legge nazionali vigenti, fra i soggetti appartenenti alla filiera produttiva del formaggio Caciocavallo Silano D.O.P., di cui all'art. 2 del D.M. 12 aprile 2000, un Consorzio volontario che correrà sotto la denominazione di "Consorzio di Tutela del formaggio con Denominazione d'origine Protetta CACIOCAVALLO SILANO" che può essere abbreviato anche in "Consorzio di Tutela Formaggio Caciocavallo Silano" sia nei documenti che negli atti ufficiali. Esso ha sede legale in Spezzano della Sila -località Camigliatello - via Forgitelle s.n.c. e sezioni in ciascuna delle Regioni di cui al Reg. CE n. 1263 del 1 luglio 1996 e successive modifiche ed integrazioni. La identificazione ed attivazione definitiva di ciascuna sezione avverrà mediante l'adozione di apposita deliberazione dell’Assemblea dei Soci del Consorzio di Tutela. I1 Consiglio di amministrazione può istituire una sede secondaria del Consorzio in comune diverso da quello ove è ubicata la sede legale.
ART. 2
DURATA
La durata del Consorzio è stabilita fino al 31/12/2024 e potrà essere prorogata a termini di legge
ART. 3
SCOPI
I1 Consorzio non ha scopi di lucro. Scopi del Consorzio sono:
➢ difendere e tutelare la produzione e il commercio del formaggio 'Caciocavallo Silano" e l'uso della sua denominazione nel rispetto ed osservanza del disciplinare di produzione della DOP ed ottenere il riconoscimento dal MIPAAF;
➢ promuovere ogni utile iniziativa intesa a salvaguardarne la tipicità, la genuinità e le caratteristiche peculiari del prodotto; propagandarne il consumo, agevolarne il commercio e l'esportazione. Il Consorzio tra l’altro, provvede a:
a) promuovere e/o attuare iniziative e ricerche tendenti, nel rispetto della tradizione, al perfezionamento ed al miglioramento qualitativo del formaggio "Caciocavallo Silano", dando ai consorziati le necessarie direttive ed adeguata assistenza di carattere tecnico anche con prescrizioni e consulenze sull'alimentazione delle vacche produttrici del latte destinato alla trasformazione per il formaggio, il tutto favorendo la istruzione professionale delle maestranze;
b) fornire assistenza tecnica alle aziende della filiera produttiva del Caciocavallo Silano DOP per favorire il miglioramento dello standard produttivo;
c) esplicare una costante vigilanza sul commercio del formaggio Caciocavallo Silano e sull'uso della sua Denominazione e dei contrassegni relativi, promuovendo, per la tutela del Consorzio e di tutti i produttori della D.O.P. Caciocavallo Silano, tutte le azioni, anche giudiziarie, necessarie ad impedire o reprimere abusi ed irregolarità in materia ;
d) collaborare, ai sensi della normativa al momento vigente in materia, per la parte di sua competenza, con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e con tutti gli altri Organi Istituzionali, in ordine alla vigilanza, tutela e salvaguardia della D.O.P. ed, in generale, all'applicazione delle norme regolamentari di tutela delle denominazioni di origine protetta dei formaggi;
e) promuovere, in Italia e all'estero, anche a mezzo di apposita società di capitali o altro tipo di società ovvero apposite iniziative, la vendita ed il consumo di Caciocavallo Silano, attraverso l'organizzazione di iniziative intese a valorizzare il formaggio Caciocavallo Silano e ad accrescerne l'immagine e la notorietà;
f) promuovere tutte le iniziative rivolte alle eventuali modifiche ed integrazioni del disciplinare di produzione del Caciocavallo Silano D.O.P. registrato con Reg. CE 1263/96;
g) provvedere alla realizzazione di progetti ed attività promozionali per il mercato interno e/o estero avvalendosi, ove sussistano, dei benefici comunitari, nazionali e/o regionali;
h) detenere il logo identificativo della DOP ed a concederlo in uso a quanti aventi diritto, soci e non soci, ed a istituire, eventualmente, regolamenti interni, da sottoporre alla approvazione del MI.P.A.A.F., per disciplinare il buon funzionamento del Consorzio.
i) aderire ad Associazioni, Società ed enti aventi scopi analoghi e comunque utili al raggiungimento degli scopi sociali. A titolo esemplificativo, sulla base del programma annualmente approvato dall'Assemblea, il Consorzio potrà:
- creare gruppi, e se necessario, sottogruppi di lavoro, di natura specifica, per sviluppare percorsi di studio, formazione, analisi, ricerca e applicazione empirica, che risultino adeguati e necessari per il raggiungimento degli obiettivi e degli scopi del Consorzio;
- promuovere incontri e relazioni con altri consorzi, associazioni, centri di ricerca, enti e/o con altri ricercatori che perseguano finalità analoghe;
- organizzare conferenze, seminari, giornate, incontri, e qualsiasi altro evento che contribuisca al raggiungimento dei fini consortili;
- partecipare, collaborare e supervisionare tutte quelle attività utili al raggiungimento dei fini consortili;
- presenziare attivamente, nelle forme e nelle modalità che risultino conformi, alle riunioni e agli incontri di qualsiasi genere organizzati dagli organismi del settore;
- effettuare, ove richiesto, la ricerca dei segmenti di mercato ove possano essere forniti i servizi offerti dai Consorziati e curarne la pubblicità collettiva, promuovendo l’immagine del Consorzio;
- fornire ai Consorziati, periodicamente e/o per evento, il più ampio supporto di informazioni inerenti gli argomenti e le problematiche di interesse del Consorzio;
- svolgere attività editoriale in genere e, in particolare, pubblicare libri e periodici – ad esclusione dei quotidiani –, riviste e bollettini, anche attraverso la produzione di audiovisivi, filmati e in genere di strumenti di comunicazione che impieghino tecniche multimediali;
- ove richiesto, allestire, organizzare e fornire servizi di sostegno, completamento e supporto all’attività dei Consorziati;
- su espressa sollecitazione dei Consorziati, allestire, organizzare e gestire in forma comune e accentrata attività e servizi tipici delle strutture dei Consorziati con lo scopo di sfruttare sinergie ed economie di scala e di processo onde ridurre i costi di gestione delle strutture medesime.
Potrà inoltre,
- individuare, studiare e analizzare nuove iniziative imprenditoriali o nuovi progetti industriali, commerciali e professionali da sottoporre alla valutazione dei Consorziati allo scopo di verificarne la possibilità di concreta attuazione;
- analizzare, valutare e curare, anche a seguito di richiesta formulata dai Consorziati o dal mercato, la ricerca di partner per raggruppamenti di aziende finalizzati alla realizzazione di progetti che rientrino negli obiettivi statutari;
- fornire la consulenza e l’assistenza per la risoluzione delle diverse problematiche fiscali, legali, amministrative, finanziarie e tecniche connesse alla realizzazione delle iniziative e dei progetti di stretta attinenza consortile.
Le attività sopra descritte potranno essere svolte dal Consorzio, esclusivamente tramite l’opera dei Consorziati, anche a favore del mercato in generale. Il Consorzio, per il raggiungimento dell'oggetto consortile, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze con o senza deposito e mandati e, inoltre, potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, purché per operazioni rientranti nell'oggetto consortile, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni in altri consorzi, enti o società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nel rispetto, per analogia, delle prescrizioni di cui all’art. 2361 del Codice Civile. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio. Più in generale, sono escluse dall’oggetto sociale tutte le attività per le quali la legge richiede preventive autorizzazioni, abilitazioni o iscrizioni in albi e/o ruoli che non possano essere richieste anche successivamente.
TITOLO II: CONSORZIATI
ART. 4
REQUISITI SOGGETTIVI
Possono essere ammessi al Consorzio quali soci, purchè ne facciano richiesta, tutti i soggetti che singolarmente od in forma associativa o societaria, appartengano alla filiera produttiva del Caciocavallo Silano, individuati dall'art. 2 del D.M.12 aprile 2000 "Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.", e cioè: - gli allevatori produttori di latte; - i caseifici; - gli stagionatori. Qualora l'ammissione al Consorzio venga richiesta in forma associata e/o consorziata è necessaria, ad eccezione di istanze presentate da cooperative di primo grado, la specifica delega dei singoli. Tutti i soci devono dimostrare di essere assoggettati a verifica da parte dell'Organismo di controllo competente.
ART. 5
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata, unitamente alla quota di iscrizione ed ai documenti che comprovino il possesso dei requisiti necessari all'ammissione, al Consorzio. Sulla domanda decide il Consiglio di Amministrazione, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda debitamente istruita. In caso di diniego, motivato e scritto, la quota versata sarà restituita. Contro tale deliberazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio arbitrale che dovrà decidere sulla base di quanto statuito all’art. 34 del presente Statuto. Il nuovo ammesso sarà iscritto nel libro dei soci all'atto della relativa delibera del Consiglio.
ART. 6
OBBLIGHI DEI SOCI
I soci hanno l'obbligo: a) di osservare lo Statuto ed i regolamenti consortili, approvati dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, e di attenersi alle delibere prese dagli Organi Sociali; b) di versare i contributi stabiliti a norma del presente Statuto; c) di apporre il contrassegno identificativo della DOP sul Caciocavallo Silano prodotto dopo che sia stato completato, con esito positivo, il controllo da parte dell'organismo di certificazione autorizzato; d) di consentire ogni forma di attività di vigilanza, ad esclusione di quelle demandate all'organo di Controllo, che il Consorzio riterrà di esercitare per l'accertamento del rispetto delle norme di legge, dello Statuto o dei Regolamenti consortili.
ART. 7
DIRITTI DEL SOCIO
Fermi restando gli obblighi di cui al precedente art. 6, l'appartenenza al Consorzio dà diritto al consorziato ad ottenere:
a) di partecipare all'attività sociale utilizzando i programmi predisposti dal Consorzio;
b) di godere dell' assistenze ed dei vantaggi previsti dal presente Statuto.
ART. 8
RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE
La qualità di consorziato si perde per recesso, decadenza od esclusione. I1 consorziato può esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento mediante formale comunicazione da inviare, alla sede legale del Consorzio, mediante raccomandata ed ha efficacia dalla data di ricezione della stessa, fermo restando l'obbligo del socio receduto di versare quote e contributi in sospeso. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione. L'esclusione può essere comminata dal Consiglio di amministrazione a quel consorziato che: a) si sia reso colpevole di infrazioni statutarie o regolamentari o di altri atti che abbiano arrecato, o possano arrecare, nocumento al Consorzio; b) sia moroso per oltre 6 (sei) mesi nel pagamento delle quote, contributi e di tutto ciò che, a qualunque titolo, deve al Consorzio.
ART. 9
OPPOSIZIONE DEL SOCIO
Contro le deliberazioni prese a norma dell'art 8 l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla loro comunicazione, al Collegio arbitrale che dovrà decidere ai sensi dell’art. 34 del presente Statuto.
ART. 10
RESTITUZIONE QUOTE
La perdita della qualità di consorziato, per qualunque motivo, non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi versati né alcun diritto alla liquidazione della quota del Fondo consortile.
TITOLO III: FONDO CONSORTILE AMMINISTRAZIONE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO
ART. 11
FONDO CONSORTILE
I1 Fondo consortile è costituito: a) dalle quote di ammissione dei consorziati; b) dai contributi volontari e di incoraggiamento versati dai consorziati e da terzi; Enti pubblici e privati, e da eventuali donazioni o lasciti.
ART. 12
RISORSE DI GESTIONE
Alle necessità di gestione si provvede:
a) con i contributi annuali consortili dovuti da tutti i consorziati;
b) con i contributi annuali finalizzati alla realizzazione dell'attività di tutela, promozione, valorizzazione e di cura generale della DOP Caciocavallo Silano;
c) con i contributi, in conto gestione, di Enti pubblici o privati;
L'entità dei contributi di cui al punto b) è determinata, con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, in maniera proporzionale alla quantità di prodotto controllato e certificato dall'organismo di controllo incaricato ed è dovuto al Consorzio, ai sensi della normativa in vigore, da tutti i soggetti aderenti al Consorzio e dai caseifici produttori di Caciocavallo Silano, non aderenti al Consorzio di tutela ma inseriti nel sistema di controllo. La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non può superare la percentuale di rappresentanza fissata dall'art 3 del DM n. 61414,del 12 aprile 2000. Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del Fondo ed i creditori particolari dei consorziati non possono fare valere i loro crediti sul Fondo medesimo. I costi derivanti dalla attività del Consorzio saranno posti nella misura del 66% in capo ai soci “caseifici” mentre la restante quota del 34% in capo agli altri soci.
ART. 13
ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale va dal lº gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I1 bilancio consta di due parti: del conto economico e dello stato patrimoniale. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci.
ART. 14
SEZIONE
Le Sezioni sono amministrativamente autonome. Esse però esplicano tale facoltà dopo aver sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione i loro preventivi di spesa che devono essere trasmessi alla Sede legale almeno 2 mesi avanti l'inizio dell'esercizio sociale. Le Sezioni amministrano la gestione di esercizio di competenza nell'ambito delle autorizzazioni annuali deliberate dal Consiglio di amministrazione. Le Sezioni sono inoltre tenute a far pervenire alla sede stessa, alla fine di ogni esercizio, i consuntivi di spesa, per gli effetti di cui all'articolo precedente.
ART. 15
RISCOSSIONE CONTRIBUTI
Le Sezioni, nell'ambito della loro competenza territoriale, possono riscuotere, per conto della Sede, tanto le quote di ammissione degli associati, quanto i vari contributi nelle misure stabilite a norma di Statuto. I1 Consiglio di amministrazione determina annualmente la percentuale dei contributi stessi dovuta dalla Sede alle Sezioni.
TITOLO IV: ORGANI SOCIALI
ART. 16
ORGANI DEL CONSORZIO
Sono Organi del Consorzio:
a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci.
ART. 17
ASSEMBLEA GENERALE
L'assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea con diritto di voto i consorziati che siano iscritti nel libro dei soci da 30 (trenta) giorni prima la data di convocazione dell'Assemblea , che siano in regola con il versamento delle quote sociali e che siano validamente inseriti nel sistema di controllo. Ogni socio può delegare altro socio a rappresentarlo in Assemblea; tale delega deve risultare da atto scritto, firmato dal legale rappresentante del consorziato e deve altresì contenere l'esplicita ed integrale accettazione dell'operato del delegato. La stessa deve essere rimessa al Presidente dell'Assemblea non oltre l'inizio della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Ciascun consorziato non può avere più di tre deleghe. L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
ART. 18
CRITERI DI RAPPRESENTANZA
Ferma restando la previsione secondo la quale il 66% dei voti complessivi spetta ai soci “caseifici”, mentre il restando 34%,agli altri soci, ogni socio ha diritto ad un voto ed a una quantità di voti aggiuntivi calcolati secondo le seguenti classi:
- da 0.1% A 5% voti aggiuntivi 1
- da 5.1 A 10 voti aggiuntivi 2
- da 10.1% A 25% voti aggiuntivi 3
- da 25.1 % A 50% voti aggiuntivi 4
- da 50.1% A 75% voti aggiuntivi 5
- da 75.1% A 100 % voti aggiuntivi 6
in base al rapporto tra la quantità di prodotto rappresentato da ciascun socio, controllato e/o certificato, da parte dell'organismo di controllo a ciò incaricato ed il totale del prodotto per le singole categorie interessate:
1. allevatori, produttori di latte (latte del singolo socio controllato/latte totale controllato dall'organismo di controllo a ciò incaricato) singoli ovvero associati e/o consorziati;
2. caseifici (formaggio certificato/totale quantità di formaggio certificato);
3. stagionatori (formaggio stagionato/totale quantità di formaggio stagionato e certificato)
Per ogni anno sociale il calcolo del valore dei voti di ciascun socio viene effettuato sulla base dei dati produttivi dell'anno precedente. Nel caso di consorziati che rientrino in più delle categoria sopra rappresentante il valore complessivo dei voti di ciascuno e' determinato dalla somma dei singoli valori per ciascuna categoria rappresentata. In caso di adesione al Consorzio in forma associativa e/o consorziata, ai fini della partecipazione agli organi sociali ed alla manifestazione del voto ed a condizione di espressa delega dei soggetti, si consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di partecipazione e di voto.
ART. 19
ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea ordinaria:
1. approva il bilancio consuntivo;
2. elegge i membri del Consiglio di Amministrazione;
3. elegge i componenti del Collegio Sindacale e nomina il Presidente del Collegio stesso;
4. fissa il compenso annuale del Collegio dei Sindaci;
5. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata a cura del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente.
L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta o il Collegio Sindacale o almeno la metà dei consorziati. Le richieste dovranno essere motivate con l'indicazione degli argomenti da trattare.
ART. 20
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sulla possibilità di modificare e/o integrare il disciplinare di produzione e negli altri casi previsti dalla legge. Le modifiche allo Statuto diverranno comunque efficaci solo dopo la prescritta approvazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione per le materie di competenza o quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale, sempre indicando gli argomenti da trattare.
ART. 21
CONVOCAZIONE
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Nei suddetti avvisi sarà indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione che può essere fissata anche per il giorno successivo a quello stabilito per l'Assemblea in prima convocazione. L'avviso deve essere comunicato con lettera raccomandata almeno 14 giorni prima dell'Assemblea.
ART. 22
QUORUM DELIBERATIVI
L’ assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino la metà più uno degli aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati presenti e/o rappresentati. L’ assemblea straordinaria in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e/o rappresentati. In seconda convocazione l’ assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consorziati presenti e/o rappresentati. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche allo Statuto, del disciplinare di produzione e la proroga del Consorzio è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti dei Soci presenti.
ART. 23
Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da un Notaio.
ART. 24
VOTAZIONI
Le votazioni sia in sede ordinaria che in sede straordinaria si fanno normalmente per alzata di mano, sempre che l'Assemblea, a maggioranza, non disponga diversamente con decisione da prendersi per alzata di mano e tenendo conto, qualsiasi sia il sistema adottato, dei valori di voto espressi da ciascun votante. Per scheda segreta, mediante l'utilizzazione di un numero di schede da rapportare al valore del voto esercitato, devono farsi le votazioni su argomenti riguardanti le persone ed i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale.
ART. 25
PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, salvo che l'Assemblea non elegga direttamente il Presidente. I1 Presidente designa il Segretario della seduta.
ART. 26
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'Assemblea dei Soci elegge il Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione è composto fino a 10 membri I membri del Consiglio dovranno essere nominati nel rispetto delle seguenti percentuali di rappresentanza: 66% tra i soci "caseifici", 34% tra gli altri soci. Qualora alla stagionatura del formaggio provvedano direttamente i "caseifici" la percentuale di rappresentanza riservata agli "stagionatori" si aggiunge a quella riservata ai soci ''caseifici". Nel riparto degli Amministratori da eleggere, ai sensi dell’art. 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, nell’elenco dei candidati al Consiglio di Amministrazione, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all’elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato. Le disposizioni del presente articolo si applicano per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017. Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017, almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all’elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.
ART. 27
FUNZIONAMENTO
I1 Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Decadono comunque automaticamente dalla carica stessa qualora si assentino ingiustificatamente per tre volte consecutive dalle sedute del Consiglio di amministrazione. In caso di impedimento, dimissioni od altro ostacolo all'esercizio del mandato durante il corso del triennio, il Consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione dei Consiglieri mancanti, scegliendoli fra i consorziati appartenenti alla medesima categoria di quelli da sostituire. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino al rinnovo del Consiglio. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri o in caso di dimissioni dell'intero Consiglio, si applica l'articolo 2386 cod. civ. I1 Consiglio di amministrazione è convocato con avviso indicante il giorno, 1' ora ed il luogo della convocazione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno, dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile o quando ne facciano motivata richiesta la maggioranza dei consiglieri in carica. L'avviso verrà comunicato con lettera R/A almeno otto giorni prima e, ricorrendo particolare urgenza, via Fax da inviare almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. La partecipazione al Consiglio di Amministrazione è ammessa anche tramite video o tele-conferenza e si considera avvenuta nel luogo in cui siano fisicamente presenti il Presidente e il Segretario della seduta. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni segrete la parità dei voti comporta la reiezione della proposta.
ART. 28
RIMBORSO SPESE COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO
Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta il rimborso documentato delle spese sostenute per conto del Consorzio nel1 'esercizio delle loro mansioni. Inoltre, l'Assemblea Generale dei soci può deliberare l'attribuzione di emolumenti e di gettoni di presenza agli stessi Consiglieri.
ART. 29
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I1 Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio ed è investito dei più ampi poteri per il funzionamento del Consorzio stesso. Pertanto, fra l'altro, spetta al Consiglio di amministrazione:
a) deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
c) deliberare sull'ammissione, il recesso e la decadenza dei consorziati e sull'eventuale esclusione degli stessi;
d) approvare i bilanci consuntivi, redatti ai sensi di legge, dalle Sezioni Regionali e redigere quelli della sede;
e) assumere e licenziare il personale della sede, fissandone le mansioni e la retribuzione , nominare, tra i soci, annualmente, il responsabile di ogni sezione regionale ed individuare eventuali sedi secondarie del Consorzio;
f) fissare la quota di ammissione dei consorziati;
g) determinare i vari contributi dovuti al Consorzio;
h) determinare le percentuali dovute dalla sede alle Sezioni Regionali a norma dell'art. 15;
i) compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità sociali di cui all'art. 3;
l) deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive, transigere e compromettere in arbitri, comprare e vendere immobili, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni di ipoteche, fare operazioni finanziarie. per l'attuazione dei programmi consortili.
m) adottare provvedimenti sanzionatori e/o disciplinari per violazioni degli obblighi da parte dei consorziati.
n) nominare eventualmente un Direttore, che non si appartenga a Ditte associate, fissandone le mansioni e la retribuzione.
Il Consiglio di amministrazione potrà comunque delegare, in quanto per legge delegabili, parte degli oggetti di cui sopra al Presidente.
ART. 30
COMITATO ESECUTIVO
E' facoltà del Consiglio di amministrazione di nominare un comitato esecutivo e di fissarne compiti e poteri. Esso sarà composto, nel rispetto delle percentuali di rappresentanza di cui all'art. 26, da massimo 5 Consiglieri. Di diritto ne fa parte il Presidente.
ART. 31
PRESIDENTE
I1 Presidente del Consiglio di amministrazione è Presidente del Consorzio e ne ha quindi la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso di impedimento del Presidente svolge tali funzioni il Vice Presidente.
ART. 32
COLLEGIO SINDACALE
II Collegio Sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti o con la formula del sindaco unico, è nominato dall'Assemblea che ne designa anche il Presidente. I membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel registro dei Revisori Legali dei Conti. Il collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il loro emolumento è fissato dall’assemblea ordinaria per l’intera durata dell’incarico. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Consorzio, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e delle deliberazioni sociali, accerta la regolare tenuta della contabilità e la veridicità dei bilanci. Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decade dall'ufficio.
ART. 33
CONTROLLO DELLE OPERAZIONI FATTE PER CONTO DELLO STATO
Il controllo di Operazioni e di servizi eventualmente svolti per ordine o per conto delle Regioni o dello Stato (attività le cui gestioni finanziarie dovranno risultare in appositi conti separati da quelli del Consorzio) verrà effettuato secondo le modalità stabilite dalle istituzioni competenti.
ART. 34
COLLEGIO ARBITRALE
Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci ed il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversi promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un collegio arbitrale, composto da tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Cosenza. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il collegio arbitrale dovrà pronunciare il lodo amichevole irrituale entro 90 giorni dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. E’ sempre fatta salva la possibilità di adire l’autorità giudiziaria ordinaria.
ART. 35
SEZIONI REGIONALI
Le Sezioni sono rette da un socio della regione di appartenenza a ciò designato, annualmente, dal Consiglio di amministrazione.
ART. 36
COMPITI DELLE SEZIONI
Le Sezioni hanno il compito di:
a) esplicare, secondo le direttive impartite dal Consiglio di amministrazione, le attività di cui all'art. 3 e tutte le altre attribuite alla loro competenza dal presente Statuto;
b) predisporre i preventivi ed i consuntivi di spesa;
c) informare periodicamente i Consorziati sulle attività consortili;
TITOLO V
ART. 37
LIBRI OBBLIGATORI
Sono libri obbligatori del Consorzio:
a) il libro generale dei consorziati da tenersi a cura del Consiglio di amministrazione;
b) il libro delle adunanze dell'Assemblea Generale dei Soci da tenersi a cura del Consiglio di amministrazione;
c) il libro delle adunanze del Consiglio di amministrazione da tenersi a cura del medesimo;
d) il libro delle adunanze del Collegio Sindacale da tenersi a cura del Presidente del Collegio stesso;
e) il libro degli inventari.
ART. 38
LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea Generale dei Soci nominerà un liquidatore, preferibilmente da scegliersi tra i consorziati, e fisserà le modalità della liquidazione stessa osservando le disposizioni di legge.
ART. 39
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si faccia ampio riferimento alla normativa prevista in materia.